La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita ex art. 72 l. fall. non è opponibile al promissario acquirente che ha trascritto, prima del fallimento, la domanda ex art. 2932 c.c.

La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita ex art. 72 l. fall. non è opponibile al promissario acquirente che ha trascritto, prima del fallimento, la domanda ex art. 2932 c.c.
08 Marzo 2016: La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita ex art. 72 l. fall. non è opponibile al promissario acquirente che ha trascritto, prima del fallimento, la domanda ex art. 2932 c.c. 08 Marzo 2016

Con la sentenza 16 settembre 2015 n. 18131, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale ormai datato, hanno affermato che “la dichiarazione del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita immobiliare ai sensi dell’art. 72 l. fall. non è opponibile al promissario compratore che, prima della dichiarazione di fallimento, abbia trascritto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto”. La questione di diritto, posta alla base dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, riguarda la facoltà per il curatore di esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 l. fall., con il quale l’imprenditore, poi fallito, abbia promesso in vendita un immobile ad un terzo. Con l’ordinanza si precisa anche che “l’art. 72 l. fall. stabilisce, in via generale, che il curatore ha la facoltà di sciogliersi dai rapporti pendenti, e specifica che detta facoltà può essere esercitata anche in presenza di un contratto preliminare, senza indicare, però, quale sia la sorte di quest’ultimo per il quale non solo sia stata proposta domanda di esecuzione in forma specifica, ma la stessa sia anche stata trascritta prima del fallimento”. In linea di principio, le SS.UU. della Corte di Cassazione riconoscono la facoltà di scelta del curatore di subentrare nel contratto preliminare di compravendita o di scioglierlo ex art. 72 l. fall. Infatti, per la Cassazione “tale potere rimare integro pur dopo la proposizione di una domanda di esecuzione in forma specifica da parte del promissario acquirente finalizzata ad ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva del trasferimento che tenga conto del contratto rimasto inadempiuto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento”. Non è quindi in discussione il potere del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare quanto piuttosto l’efficacia di questa facoltà nei confronti del promissario acquirente che abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. Le SS.UU., interrogate a riguardo, affermano che “se la domanda ex art. 2932 c.c. è stata trascritta prima del fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento non è opponibile nei confronti di quell’attore promissario acquirente ex art. 2652 c.c., n. 2.”.In conclusione, la domanda ex art. 2932 c.c. trascritta prima “dell’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese”, non impedisce al curatore di sciogliersi dal contratto preliminare, ma di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che abbia e trascritto la ridetta domanda antecedentemente all’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

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